Categoria: Capo II – Dei difensori
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Art. 82 — Patrocinio
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 .Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore [417, 442] . Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità…
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Art. 83 — Procura alle liti
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [125] .La procura alle liti può essere generale o speciale , e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del…
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Art. 84 — Poteri del difensore
Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore [82], questi può compiere e ricevere [170; disp. att. 108] , nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati .In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non…
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Art. 85 — Revoca e rinuncia alla procura
La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi , ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore [301] .
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Art. 86 — Difesa personale della parte
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore [47, 82, 125, 165, 166, 300, 373, 417] .
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Art. 87 — Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico
La parte può farsi assistere da uno o più avvocati , e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente Codice [201] .