Categoria: Titolo II – Del pubblico ministero (artt. 69-74)
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Art. 69 — Azione del pubblico ministero
Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge .
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Art. 70 — Intervento in causa del pubblico ministero
Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d’ufficio [158, 397; disp. att. 2, 3] : 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [69]; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone [713, 721, 723, 728]; 4) ;…
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Art. 71 — Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero
Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire [136, 713, 723; disp. att. 1] .Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.
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Art. 72 — Poteri del pubblico ministero
Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre [70 1], ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime [115, 190 4, 267; disp. att. 2] .Negli altri casi di intervento previsti nell’articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte…
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Art. 73 — Astensione del pubblico ministero
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente Codice relative all’astensione dei giudici [51], ma non quelle relative alla ricusazione[52].
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Art. 74 — Responsabilità del pubblico ministero [ABROGATO]
[Le norme sulla responsabilità del giudice e sull’esercizio dell’azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell’esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione.]