Categoria: Capo II – Del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario
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Art. 57 — Attività del cancelliere
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti [disp. att. 28] .Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale [126, 130, 422; disp. att. 44] .Quando il giudice provvede per…
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Art. 58 — Altre attività del cancelliere
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti [disp. att. 76, 100], all’iscrizione delle cause a ruolo[168; disp. att. 71], alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti [169; disp. att. 72], alle comunicazioni [136; disp. att. 45] e alle notificazioni [137, 151] prescritte dalla legge…
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Art. 58 bis — Ufficio per il processo
L’ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale.
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Art. 59 — Attività dell’ufficiale giudiziario
L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [disp. att. 47] e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce .
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Art. 60 — Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario
Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [Cost. 28; c.c. 2043] : 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine [328c.p.] che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati; 2) quando…