Categoria: Sezione VI – Del regolamento di giurisdizione e di competenza
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Art. 43 — Regolamento facoltativo di competenza
Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [277, 279] può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza [disp. att. 187] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito .La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza…
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Art. 44 — Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza
L’ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento [47], rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 50 [disp. att. 125] , salvo che…
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Art. 45 — Conflitto di competenza
Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede di ufficio il regolamento di competenza .
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Art. 46 — Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza
Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace .
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Art. 47 — Procedimento del regolamento di competenza
L’istanza di regolamento di competenza [42, 43] si propone alla Corte di cassazione [375, 382] con ricorso sottoscritto dal procuratore [82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [86, 125].Il ricorso deve essere notificato [330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [153] di trenta giorni dalla comunicazione…
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Art. 48 — Sospensione dei processi
I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l’ordinanza che richiede il regolamento.Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [298]…
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Art. 49 — Ordinanza di regolamento di competenza
[omissis]L’ordinanza con cui la corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.
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Art. 50 — Riassunzione della causa
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente [44, 49] avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice [disp. att. 125] .Se la riassunzione non…
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Art. 40 — Connessione
Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito.La connessione non…
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Art. 41 — Regolamento di giurisdizione
Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado [277], ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37 [374, 382]. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367…
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Art. 42 — Regolamento necessario di competenza
L’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40 , non decide il merito della causa [279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [disp. att. 187].