Categoria: Sezione I – Della giurisdizione e della competenza in generale
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Art. 1 — Giurisdizione dei giudici ordinari
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice [37 c.p.c.; 2907 c.c.; 102, 103 Cost.] .
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Art. 2 — Inderogabilità convenzionale della giurisdizione [ABROGATO]
[La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all’estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.]
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Art. 3 — Pendenza di lite davanti a giudice straniero [ABROGATO]
[La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.]
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Art. 4 — Giurisdizione rispetto allo straniero [ABROGATO]
[Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi è residente o domiciliato anche elettivamente o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero; 2) se…
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Art. 5 — Momento determinante della giurisdizione e della competenza
La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda [163, 316, 414] , e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo .
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Art. 6 — Inderogabilità convenzionale della competenza
La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge .