Categoria: Titolo I – Disposizioni finali (art. 219)
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Art. 219 — Norma finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.