Categoria: Capo III – Giudizio di ottemperanza

  • Art. 217 — Giudice dell’ottemperanza

    1. Il ricorso per ottenere l’esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni…

  • Art. 218 — Procedimento

    1. L’azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.2. Unitamente al ricorso è depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.3. Il giudice decide con…