Categoria: PARTE VII – Codice di giustizia contabile
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Art. 211 — Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale
1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull’interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l’amministrazione o l’ente interessato possono promuovere il giudizio d’interpretazione del titolo giudiziale.2. L’atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza…
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Art. 212 — Titolo esecutivo
1. Le decisioni definitive di condanna, l’ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell’articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all’originale, valgono come titolo per l’esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori.2. Il…
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Art. 213 — Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all’amministrazione o all’ente titolare del credito erariale.2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre…
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Art. 214 — Attività esecutiva dell’amministrazione o dell’ente danneggiato
1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l’amministrazione o l’ente titolare del credito, attraverso l’ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con provvedimento…
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Art. 215 — Recupero del credito erariale in via amministrativa
1. Il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all’agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque…
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Art. 216 — Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario
1. Nel caso in cui l’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l’esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell’esecuzione, nell’ambito…
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Art. 217 — Giudice dell’ottemperanza
1. Il ricorso per ottenere l’esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni…
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Art. 218 — Procedimento
1. L’azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.2. Unitamente al ricorso è depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.3. Il giudice decide con…