Categoria: Capo V – Ricorso per cassazione
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Art. 207 — Motivi di ricorso
1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d’appello o in unico grado, e quelle di cui all’articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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Art. 208 — Sospensione della sentenza impugnata
1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l’esecutività della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell’articolo 209.
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Art. 209 — Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione
1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’articolo 327 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione può fare istanza di sospensione ai sensi dell’articolo 205 dimostrando di avere già…
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Art. 210 — Riassunzione
1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell’articolo 133 del codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.2.…