Categoria: Capo III – Opposizione del terzo
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Art. 200 — Casi di opposizione
1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.
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Art. 201 — Forma della domanda e procedimento
1. L’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell’articolo 200, comma 2, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e…