Categoria: Capo II – Appello
-
Art. 193 — Nuove domande ed eccezioni
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d’ufficio.2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
-
Art. 194 — Nuovi documenti e nuove prove
1. Nel giudizio d’appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
-
Art. 195 — Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
-
Art. 196 — Improcedibilità dell’appello
1. Se l’appellante non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
-
Art. 197 — Trattazione e decisione
1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.2. Il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali…
-
Art. 198 — Non riproponibilità di appello dichiarato improcedibile o inammissibile
1. L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
-
Art. 199 — Rinvio al primo giudice
1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado: a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice; b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o…
-
Art. 189 — Legittimazione a proporre l’appello
1. L’appello è proponibile dalle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all’impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.
-
Art. 190 — Forma e contenuto dell’appello
1. L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 86 e deve essere motivato.2. L’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l’indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla…
-
Art. 191 — Costituzione in appello
1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per i procedimenti in primo grado.
-
Art. 192 — Riserva facoltativa di appello
1. Contro le sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), l’appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l’appello è proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio…