Categoria: Capo I – Rimedi contro le decisioni-disposizioni generali
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Art. 177 — Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, l’opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.2. S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g),…
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Art. 178 — Termini per le impugnazioni e decorrenza
1. Il termine per proporre l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo di cui all’articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.2. I termini…
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Art. 179 — Luogo di notificazione dell’impugnazione
1. Quando nell’atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l’impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.2. L’impugnazione può…
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Art. 180 — Deposito dell’atto di impugnazione
1. L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin…
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Art. 181 — Istanza di fissazione dell’udienza
1. Salvo che l’istanza di fissazione dell’udienza non sia già formulata nell’atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte più diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell’udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.
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Art. 182 — Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza
1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell’udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell’udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile.2. La…
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Art. 183 — Pluralità di parti nel giudizio d’impugnazione
1. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l’integrazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione.2. L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede…
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Art. 184 — Impugnazioni avverso la medesima sentenza
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.2. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre.3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli…
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Art. 185 — Intervento
1. Nel giudizio di impugnazione è ammesso l’intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell’articolo 200.
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Art. 186 — Effetti della riforma o dell’annullamento della decisione
1. La riforma o l’annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata.2. La riforma o l’annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.
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Art. 187 — Sospensione del procedimento d’impugnazione
1. Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
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Art. 188 — Effetti dell’estinzione del procedimento d’impugnazione
1. L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito…