Categoria: Titolo I – Rimedi contro le decisioni (artt. 177-210)
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Art. 187 — Sospensione del procedimento d’impugnazione
1. Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
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Art. 203 — Proposizione e termini per la domanda
1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e deve essere proposto mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la…
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Art. 188 — Effetti dell’estinzione del procedimento d’impugnazione
1. L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti della trasmissibilità agli eredi del debito…
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Art. 204 — Procedimento
1. La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da…
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Art. 189 — Legittimazione a proporre l’appello
1. L’appello è proponibile dalle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all’impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.
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Art. 205 — Sospensione dell’esecuzione di sentenza impugnata per revocazione
1. Il ricorso per revocazione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.2. Per il procedimento si…
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Art. 190 — Forma e contenuto dell’appello
1. L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 86 e deve essere motivato.2. L’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l’indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla…
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Art. 206 — Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione
1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.2. Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.3. Contro la sentenza pronunciata in sede…
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Art. 191 — Costituzione in appello
1. La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per i procedimenti in primo grado.
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Art. 207 — Motivi di ricorso
1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d’appello o in unico grado, e quelle di cui all’articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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Art. 192 — Riserva facoltativa di appello
1. Contro le sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), l’appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l’appello è proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio…
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Art. 208 — Sospensione della sentenza impugnata
1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l’esecutività della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell’articolo 209.
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Art. 177 — Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale
1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, l’opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.2. S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g),…
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Art. 193 — Nuove domande ed eccezioni
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d’ufficio.2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
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Art. 209 — Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione
1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’articolo 327 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione può fare istanza di sospensione ai sensi dell’articolo 205 dimostrando di avere già…
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Art. 178 — Termini per le impugnazioni e decorrenza
1. Il termine per proporre l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo di cui all’articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.2. I termini…
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Art. 194 — Nuovi documenti e nuove prove
1. Nel giudizio d’appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
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Art. 210 — Riassunzione
1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell’articolo 133 del codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.2.…
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Art. 179 — Luogo di notificazione dell’impugnazione
1. Quando nell’atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l’impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.2. L’impugnazione può…
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Art. 195 — Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
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Art. 180 — Deposito dell’atto di impugnazione
1. L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin…
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Art. 196 — Improcedibilità dell’appello
1. Se l’appellante non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
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Art. 181 — Istanza di fissazione dell’udienza
1. Salvo che l’istanza di fissazione dell’udienza non sia già formulata nell’atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte più diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell’udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.
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Art. 197 — Trattazione e decisione
1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.2. Il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali…
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Art. 182 — Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza
1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell’udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell’udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile.2. La…
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Art. 198 — Non riproponibilità di appello dichiarato improcedibile o inammissibile
1. L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
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Art. 183 — Pluralità di parti nel giudizio d’impugnazione
1. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l’integrazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione.2. L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede…
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Art. 199 — Rinvio al primo giudice
1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado: a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice; b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o…
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Art. 184 — Impugnazioni avverso la medesima sentenza
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.2. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre.3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli…
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Art. 200 — Casi di opposizione
1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.
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Art. 185 — Intervento
1. Nel giudizio di impugnazione è ammesso l’intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell’articolo 200.
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Art. 201 — Forma della domanda e procedimento
1. L’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell’articolo 200, comma 2, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e…
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Art. 186 — Effetti della riforma o dell’annullamento della decisione
1. La riforma o l’annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata.2. La riforma o l’annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.
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Art. 202 — Casi di revocazione
1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: a) sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato; c) si è giudicato in base a prove riconosciute o…