Categoria: Titolo I – Altri giudizi ad istanza di parte (artt. 172-176)
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Art. 172 — Tipologie di giudizio
1. La Corte dei conti giudica: a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell’amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d’imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali; b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali; c) sui ricorsi…
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Art. 173 — Forma della domanda
1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina…
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Art. 174 — Comunicazioni e notificazioni
1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato all’amministrazione, o all’ente impositore, che ha adottato l’atto impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede…
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Art. 175 — Intervento del pubblico ministero
1. Nei giudizi di cui all’articolo 172, il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell’udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione.2. [Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria mediante comunicazione al…
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Art. 176 — Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte, si applicano le disposizioni previste per il rito ordinario, rispettivamente, nei giudizi di primo grado e di appello.