Categoria: Capo IV – Decisione
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Art. 167 — Pronuncia della sentenza
1. Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta…
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Art. 168 — Deposito della sentenza
1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall’articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.
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Art. 169 — Esecutorietà della sentenza
1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.2. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.3. Il giudice di appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l’esecuzione sia sospesa…