Categoria: Capo II – Procedimento cautelare
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Art. 161 — Istanza di provvedimenti cautelari
1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione.2. Il giudice fissa la data dell’udienza in Camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria,…
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Art. 162 — Reclamo
1. Contro l’ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell’atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore.2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza camerale di discussione…
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Art. 163 — Esecuzione dei provvedimenti cautelari
1. L’esecuzione dell’ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l’ha emanata, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.2. Nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo…