Categoria: Capo I – Disposizioni generali e fase istruttoria
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Art. 151 — Giudice competente
1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica.2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall’articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d’ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente…
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Art. 152 — Forma della domanda
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l’indicazione del giudice; b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; c) la determinazione dell’oggetto della domanda; d) l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda…
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Art. 153 — Inammissibilità del ricorso
1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando: a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia; b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in…
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Art. 154 — Deposito del ricorso
1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.2. Il ricorso in materia di pensioni può essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell’ufficio postale mittente e, qualora questo…
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Art. 155 — Fissazione dell’udienza e notificazione del ricorso
1. Il giudice monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell’articolo 89.3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del…
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Art. 156 — Costituzione del convenuto
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all’articolo 28, comma 2.2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria…
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Art. 157 — Costituzione e difesa personale delle parti
1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L’assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all’albo degli avvocati.2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta…
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Art. 158 — Difesa delle pubbliche amministrazioni
1. L’amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell’articolo 417 bis del codice di procedura civile, nonché quella dell’articolo 152 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
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Art. 159 — Domanda riconvenzionale
1. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale, si applica l’articolo 418 del codice di procedura civile.
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Art. 160 — Intervento
1. L’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.2. [Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.]3. L’intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata…
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Art. 160 bis — Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice
1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l’integrazione del contraddittorio.2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6…