Categoria: Capo III – Giudizio sul conto

  • Art. 145 — Istruzione e relazione

    1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all’inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell’esame dei conti.3. Il…

  • Art. 146 — Decreto di discarico

    1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.3. Se non è espresso avviso contrario entro…

  • Art. 147 — Iscrizione a ruolo d’udienza

    1. Il giudice designato per l’esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell’articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l’udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito…

  • Art. 148 — Udienza di discussione

    1. All’udienza possono comparire l’agente contabile e l’amministrazione interessata. Si applica l’articolo 91.2. 2. L’agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l’amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la…

  • Art. 149 — Decisione

    1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l’istruttoria.2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione,…

  • Art. 150 — Estinzione

    1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale…