Categoria: Capo II – Giudizio per la resa del conto
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Art. 141 — Ricorso
1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell’amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di: a) cessazione dell’agente contabile…
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Art. 142 — Opposizione
1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell’articolo 141, commi 4, 6 e 7, si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del…
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Art. 143 — Udienza
1. All’udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.
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Art. 144 — Decisione
1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all’agente tenuto alla resa del conto, all’amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.