Categoria: PARTE III – Codice di giustizia contabile

  • Art. 147 — Iscrizione a ruolo d’udienza

    1. Il giudice designato per l’esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell’articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l’udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito…

  • Art. 148 — Udienza di discussione

    1. All’udienza possono comparire l’agente contabile e l’amministrazione interessata. Si applica l’articolo 91.2. 2. L’agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l’amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la…

  • Art. 149 — Decisione

    1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l’istruttoria.2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell’agente dell’amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione,…

  • Art. 150 — Estinzione

    1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale…

  • Art. 137 — Ambito del giudizio di conto

    1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.

  • Art. 138 — Anagrafe degli agenti contabili

    1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni…

  • Art. 139 — Presentazione del conto

    1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza.2. L’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente…

  • Art. 140 — Deposito del conto

    1. Il conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all’apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa…

  • Art. 141 — Ricorso

    1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell’esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell’amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di: a) cessazione dell’agente contabile…

  • Art. 142 — Opposizione

    1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell’articolo 141, commi 4, 6 e 7, si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del…

  • Art. 143 — Udienza

    1. All’udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.

  • Art. 144 — Decisione

    1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all’agente tenuto alla resa del conto, all’amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.

  • Art. 145 — Istruzione e relazione

    1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all’inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell’esame dei conti.3. Il…

  • Art. 146 — Decreto di discarico

    1. Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.3. Se non è espresso avviso contrario entro…