Categoria: Capo III – Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria
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Art. 134 — Decisione del ricorso
1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravità della violazione e all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione, o l’attenuazione, delle conseguenze…
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Art. 135 — Opposizione
1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e…
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Art. 136 — Decisione
1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.
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Art. 133 — Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie
1. Ferma restando la responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d’ufficio, o su segnalazione…