Categoria: Titolo V – Riti speciali (artt. 130-136)
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Art. 130 — Ambito di applicazione e procedimento
1. In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla…
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Art. 131 — Ambito di applicazione
1. Nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto, qualora emergano fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d’importo non superiore a 10.000 euro, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero, può determinare con decreto la somma da pagare all’erario.2. Con decreto del Presidente…
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Art. 132 — Procedimento
1. Il decreto di cui all’articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l’accettazione della determinazione presidenziale e l’udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell’atto di citazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 88,…
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Art. 133 — Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie
1. Ferma restando la responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d’ufficio, o su segnalazione…
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Art. 134 — Decisione del ricorso
1. Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.2. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravità della violazione e all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione, o l’attenuazione, delle conseguenze…
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Art. 135 — Opposizione
1. Le parti possono proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della competente sezione giurisdizionale regionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto.2. Il deposito del ricorso sospende l’esecuzione del decreto.3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e…
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Art. 136 — Decisione
1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.