Categoria: Capo III – Giudizi in unico grado
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Art. 123 — Ricorso
1. I giudizi elencati nell’articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.2. Il ricorso deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione dell’oggetto della…
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Art. 124 — Notificazione del ricorso
1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale dì controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la…
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Art. 125 — Deposito del ricorso
1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall’ultima notificazione, a pena di inammissibilità.2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui…
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Art. 126 — Fissazione dell’udienza di trattazione
1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall’avvenuto deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione, dispone l’acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d’ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il…
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Art. 127 — Costituzione delle parti
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all’articolo 126, comma 1.2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 può presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all’udienza di discussione.
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Art. 128 — Decisione
1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell’udienza di discussione.2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l’espletamento degli incombenti e la data di…
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Art. 129 — Rinvio
1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle impugnazioni.