Categoria: Capo I – Questioni di massima e questioni di particolare importanza
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Art. 114 — Deferimento della questione
1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti.2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.3. Il presidente della Corte dei conti e…
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Art. 115 — Fissazione dell’udienza
1. L’udienza è fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dal deposito dell’atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.2. Almeno venti giorni prima dell’udienza, il decreto è comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale…
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Art. 116 — Risoluzione della questione e prosecuzione della causa
1. Le modalità di svolgimento dell’udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l’appello, in quanto applicabili.2. La sentenza che risolve la questione deferita è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e…
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Art. 117 — Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso
1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione.