Categoria: Capo VII – Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice
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Art. 112 — Casi di correzione di errori materiali
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.2. L’ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente…
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Art. 113 — Procedimento di correzione
1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito…