Categoria: Capo V – Decisione della causa

  • Art. 103 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    1. [La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.]2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto…

  • Art. 100 — Decisione del collegio

    1. Terminata l’udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza.2. La sentenza è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.

  • Art. 101 — Deliberazione

    1. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su…

  • Art. 102 — Forma dei provvedimenti del collegio

    1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio.2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti…