Categoria: Capo IV – Ammissione e assunzione di mezzi di prova
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Art. 94 — Mezzi di prova
1. Fermo restando a carico delle parti l’onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d’ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione.2. Il giudice può…
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Art. 95 — Disponibilità e valutazione della prova
1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione…
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Art. 96 — Istruttoria collegiale e giudice delegato
1. All’udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l’immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione.2. Se non può assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi…
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Art. 97 — Consulenza tecnica d’ufficio
1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all’articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire…
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Art. 98 — Prova per testimoni
1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.2. Durante l’escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.
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Art. 99 — Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio
1. Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l’ora e il luogo dell’assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero…