Categoria: Capo III – Trattazione
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Art. 91 — Udienza pubblica
1. L’udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro; può avvalersi…
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Art. 92 — Rinvii dell’udienza
1. L’udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data.3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale…
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Art. 93 — Contumacia del convenuto
1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d’ufficio, un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell’atto di citazione unitamente all’ordinanza.3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.4. Se…