Categoria: Capo II – Introduzione del giudizio
-
Art. 86 — Citazione
1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell’articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l’atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all’articolo 67, commi 5 e 6.2. L’atto di citazione contiene: a) l’indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta; b) le generalità, il…
-
Art. 87 — Rapporti tra invito a dedurre e citazione
1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all’articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.
-
Art. 88 — Fissazione dell’udienza
1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell’atto di citazione, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica…
-
Art. 89 — Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione
1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto…
-
Art. 90 — Costituzione del convenuto e comparsa di risposta
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza fissata in calce all’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia…