Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 83 — Pluralità di parti
1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor…
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Art. 84 — Riunione delle cause
1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l’oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
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Art. 85 — Intervento di terzi in giudizio
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa , quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.