Categoria: Titolo III – Rito ordinario (artt. 83-113)
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Art. 90 — Costituzione del convenuto e comparsa di risposta
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza fissata in calce all’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia…
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Art. 106 — Sospensione del processo
1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.2. La sospensione può essere altresì…
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Art. 91 — Udienza pubblica
1. L’udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro; può avvalersi…
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Art. 107 — Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso
1. Salva l’ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell’articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia…
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Art. 92 — Rinvii dell’udienza
1. L’udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data.3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale…
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Art. 108 — Interruzione del processo
1. Se prima della costituzione o all’udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli…
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Art. 93 — Contumacia del convenuto
1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d’ufficio, un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell’atto di citazione unitamente all’ordinanza.3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.4. Se…
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Art. 109 — Prosecuzione o riassunzione di processo interrotto
1. La prosecuzione del giudizio può avvenire all’udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l’istanza di fissazione d’udienza in prosecuzione.2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie…
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Art. 94 — Mezzi di prova
1. Fermo restando a carico delle parti l’onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d’ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione.2. Il giudice può…
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Art. 110 — Rinunzia agli atti del processo
1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.2. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.4. L’accettazione non è efficace se contiene…
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Art. 95 — Disponibilità e valutazione della prova
1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione…
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Art. 111 — Estinzione del processo
1. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato…
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Art. 96 — Istruttoria collegiale e giudice delegato
1. All’udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l’immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione.2. Se non può assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi…
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Art. 112 — Casi di correzione di errori materiali
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.2. L’ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente…
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Art. 97 — Consulenza tecnica d’ufficio
1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all’articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire…
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Art. 113 — Procedimento di correzione
1. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo.2. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.3. Se la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi, insieme con il ricorso e a cura del richiedente, al procuratore costituito…
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Art. 98 — Prova per testimoni
1. La prova testimoniale è assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.2. Durante l’escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.
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Art. 83 — Pluralità di parti
1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor…
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Art. 99 — Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio
1. Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l’ora e il luogo dell’assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero…
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Art. 84 — Riunione delle cause
1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l’oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.
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Art. 100 — Decisione del collegio
1. Terminata l’udienza di discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la sentenza.2. La sentenza è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
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Art. 85 — Intervento di terzi in giudizio
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa , quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.
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Art. 101 — Deliberazione
1. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su…
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Art. 86 — Citazione
1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell’articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l’atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all’articolo 67, commi 5 e 6.2. L’atto di citazione contiene: a) l’indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta; b) le generalità, il…
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Art. 102 — Forma dei provvedimenti del collegio
1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio.2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti…
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Art. 87 — Rapporti tra invito a dedurre e citazione
1. La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all’articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.
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Art. 103 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza
1. [La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.]2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto…
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Art. 88 — Fissazione dell’udienza
1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito dell’atto di citazione, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di memorie e documenti, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica…
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Art. 104 — Incidenti formali in udienza
1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.2. Ove sia stata sospesa l’udienza, l’ordinanza è letta dal presidente alla riapertura dell’udienza stessa.
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Art. 89 — Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione
1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto…
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Art. 105 — Incidente di falso
1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia…