Categoria: Capo II – Attività istruttoria del pubblico ministero presso la corte dei conti
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Art. 63 — Consulenze tecniche
1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti tecnici.2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 73 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo…
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Art. 64 — Procedimenti d’istruzione preventiva
1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza di parte, provvede all’assunzione preventiva del mezzo richiesto.2. L’assunzione preventiva dei mezzi di prova…
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Art. 65 — Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero
1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l’audizione assunta in violazione dell’articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.
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Art. 55 — Richieste istruttorie
1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l’acquisizione degli elementi necessari all’esercizio dell’azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre: a) l’esibizione di documenti; b) audizioni personali; c) ispezioni e accertamenti diretti…
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Art. 56 — Deleghe istruttorie
1. Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo, nonché, per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e, ove possibile, di…
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Art. 57 — Riservatezza della fase istruttoria
1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all’articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell’invito a dedurre.2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi.3. Nei casi di…
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Art. 58 — Richieste di documenti e informazioni
1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l’invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente…
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Art. 59 — Esibizione di documenti
1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l’esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell’estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256 bis e 256 ter del codice di procedura…
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Art. 60 — Audizioni personali di soggetti informati
1. Il pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l’individuazione e l’audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità.2. Il decreto è notificato unitamente all’invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l’audizione personale, con l’avvertenza della facoltà di farsi…
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Art. 61 — Ispezioni e accertamenti
1. L’ispezione consiste nell’accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell’indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente…
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Art. 62 — Sequestro documentale
1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all’accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l’acquisizione o per la genuinità e integrità degli…