Categoria: Capo I – Denuncia di danno

  • Art. 54 — Apertura del procedimento istruttorio

    1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l’apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.1-bis. Fermo restando quanto previsto…

  • Art. 54 bis — Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile

    1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale e’ competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.3. Con il…

  • Art. 51 — Notizia di danno erariale

    1. Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o…

  • Art. 52 — Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione

    1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di…

  • Art. 53 — Contenuto della denuncia di danno

    1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l’indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l’individuazione dei presunti responsabili, l’indicazione delle loro generalità e del loro domicilio.