Categoria: Capo I – Dei provvedimenti
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Art. 46 — Nullità derivante dalla costituzione del giudice
1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salvo quanto previsto dall’articolo 49.
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Art. 47 — Estensione della nullità
1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.2. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.
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Art. 48 — Nullità della notificazione
1. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 44 e 45.
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Art. 49 — Nullità della sentenza
1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
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Art. 50 — Pronuncia sulla nullità
1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all’ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico…
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Art. 38 — Forma dei provvedimenti in generale
1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.3. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione…
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Art. 39 — Contenuto della sentenza
1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano” e recano l’intestazione “Repubblica italiana”.2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato; b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e…
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Art. 40 — Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza
1. L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.2. Il segretario comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza,…
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Art. 41 — Forma e contenuto del decreto
1. Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.3. Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio…
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Art. 42 — Notificazioni e comunicazioni
1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata…
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Art. 43 — Termini e preclusioni
1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.3. I termini stabiliti per la proposizione di…
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Art. 44 — Rilevanza della nullità
1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.2. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.3. La nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui…
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Art. 45 — Rilevabilità e sanatoria della nullità
1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.3.…