Categoria: Capo VI – Ausiliari del giudice
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Art. 23 — Consulente tecnico
1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.2. Il consulente ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato impedimento.3. L’incarico di consulenza può essere affidato a professionisti iscritti negli albi…
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Art. 24 — Astensione e ricusazione del consulente
1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.
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Art. 25 — Commissario ad acta
1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il…
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Art. 26 — Custode
1. La conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l’ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.
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Art. 27 — Liquidazione compensi
1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall’articolo 63.