Categoria: Capo V – Astensione e ricusazione del giudice
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Art. 21 — Astensione
1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
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Art. 22 — Ricusazione
1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’articolo 52 del codice di procedura civile.2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.3. Il ricorso indica i motivi specifici e i…