Categoria: Capo IV – Competenza

  • Art. 19 — Competenza funzionale

    1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all’estero.2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all’estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento…

  • Art. 20 — Rilievo dell’incompetenza

    1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo…

  • Art. 18 — Competenza territoriale

    1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli…