Categoria: Capo I – Principi generali
-
Art. 1 — Ambiti della giurisdizione contabile
1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate…
-
Art. 2 — Principio di effettività
1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
-
Art. 3 — Principio di concentrazione
1. Nell’ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.
-
Art. 4 — Giusto processo
1. Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
-
Art. 5 — Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
-
Art. 6 — Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività
1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti…
-
Art. 7 — Disposizioni di rinvio
1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di…