Categoria: Titolo I – Principi generali e organi della giurisdizione (artt. 1-27)
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Art. 11 — Sezioni riunite
1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d’appello, sono l’organo che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno…
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Art. 27 — Liquidazione compensi
1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall’articolo 63.
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Art. 12 — Ufficio del pubblico ministero
1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni…
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Art. 13 — Momento determinante della giurisdizione
1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
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Art. 14 — Questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone
1. Sono riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.
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Art. 15 — Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
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Art. 16 — Regolamento preventivo
1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.
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Art. 1 — Ambiti della giurisdizione contabile
1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate…
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Art. 17 — Decisione su questioni di giurisdizione
1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è…
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Art. 2 — Principio di effettività
1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.
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Art. 18 — Competenza territoriale
1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli…
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Art. 3 — Principio di concentrazione
1. Nell’ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.
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Art. 19 — Competenza funzionale
1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all’estero.2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all’estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento…
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Art. 4 — Giusto processo
1. Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
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Art. 20 — Rilievo dell’incompetenza
1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo…
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Art. 5 — Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.
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Art. 21 — Astensione
1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
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Art. 6 — Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività
1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti…
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Art. 22 — Ricusazione
1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’articolo 52 del codice di procedura civile.2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.3. Il ricorso indica i motivi specifici e i…
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Art. 7 — Disposizioni di rinvio
1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di…
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Art. 23 — Consulente tecnico
1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.2. Il consulente ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato impedimento.3. L’incarico di consulenza può essere affidato a professionisti iscritti negli albi…
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Art. 8 — Organi della giurisdizione contabile
1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.
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Art. 24 — Astensione e ricusazione del consulente
1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.
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Art. 9 — Sezioni giurisdizionali regionali
1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa…
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Art. 25 — Commissario ad acta
1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il…
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Art. 10 — Sezioni giurisdizionali di appello
1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l’intervento di cinque…
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Art. 26 — Custode
1. La conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l’ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.