Categoria: PARTE I – Codice di giustizia contabile

  • Art. 5 — Dovere di motivazione e sinteticità degli atti

    1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

  • Art. 21 — Astensione

    1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

  • Art. 37 — Contenuto del processo verbale

    1. Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario. Se…

  • Art. 6 — Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività

    1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti…

  • Art. 22 — Ricusazione

    1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’articolo 52 del codice di procedura civile.2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.3. Il ricorso indica i motivi specifici e i…

  • Art. 38 — Forma dei provvedimenti in generale

    1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.3. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione…

  • Art. 7 — Disposizioni di rinvio

    1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di…

  • Art. 23 — Consulente tecnico

    1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.2. Il consulente ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato impedimento.3. L’incarico di consulenza può essere affidato a professionisti iscritti negli albi…

  • Art. 39 — Contenuto della sentenza

    1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano” e recano l’intestazione “Repubblica italiana”.2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato; b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e…

  • Art. 8 — Organi della giurisdizione contabile

    1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

  • Art. 24 — Astensione e ricusazione del consulente

    1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.

  • Art. 40 — Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    1. L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.2. Il segretario comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza,…

  • Art. 9 — Sezioni giurisdizionali regionali

    1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa…

  • Art. 25 — Commissario ad acta

    1. Per l’esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il…

  • Art. 41 — Forma e contenuto del decreto

    1. Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.3. Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio…

  • Art. 10 — Sezioni giurisdizionali di appello

    1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l’intervento di cinque…

  • Art. 26 — Custode

    1. La conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l’ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.

  • Art. 42 — Notificazioni e comunicazioni

    1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata…

  • Art. 11 — Sezioni riunite

    1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d’appello, sono l’organo che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno…

  • Art. 27 — Liquidazione compensi

    1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall’articolo 63.

  • Art. 43 — Termini e preclusioni

    1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.3. I termini stabiliti per la proposizione di…

  • Art. 12 — Ufficio del pubblico ministero

    1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni…

  • Art. 28 — Patrocinio

    1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e’ obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di…

  • Art. 44 — Rilevanza della nullità

    1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.2. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.3. La nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui…

  • Art. 13 — Momento determinante della giurisdizione

    1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

  • Art. 29 — Procura alle liti

    1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l’elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell’articolo 67 e ha effetto…

  • Art. 45 — Rilevabilità e sanatoria della nullità

    1. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.2. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.3.…

  • Art. 14 — Questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone

    1. Sono riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

  • Art. 30 — Doveri delle parti

    1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni…

  • Art. 46 — Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salvo quanto previsto dall’articolo 49.

  • Art. 15 — Difetto di giurisdizione

    1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

  • Art. 31 — Regolazione delle spese processuali

    1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di…

  • Art. 47 — Estensione della nullità

    1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.2. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

  • Art. 16 — Regolamento preventivo

    1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.

  • Art. 32 — Libertà di forme

    1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

  • Art. 48 — Nullità della notificazione

    1. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 44 e 45.

  • Art. 1 — Ambiti della giurisdizione contabile

    1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate…

  • Art. 17 — Decisione su questioni di giurisdizione

    1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è…

  • Art. 33 — Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

    1. In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

  • Art. 49 — Nullità della sentenza

    1. La nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

  • Art. 2 — Principio di effettività

    1. La giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

  • Art. 18 — Competenza territoriale

    1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli…

  • Art. 34 — Nomina del traduttore

    1. Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.

  • Art. 50 — Pronuncia sulla nullità

    1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all’ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico…

  • Art. 3 — Principio di concentrazione

    1. Nell’ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.

  • Art. 19 — Competenza funzionale

    1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all’estero.2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all’estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento…

  • Art. 35 — Interrogazione della persona sorda o muta

    1. Se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.2. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.

  • Art. 4 — Giusto processo

    1. Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

  • Art. 20 — Rilievo dell’incompetenza

    1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo…

  • Art. 36 — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza; l’originale è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica…