Categoria: LIBRO IV – Codice delle pari opportunità
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Art. 58 — Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 56 — Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo
1. Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse…
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Art. 57 — Disposizioni abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 9 gennaio 1963, n. 7; b) l’articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66; c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15 e 16, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903; d) gli articoli 1 e 2 della legge…