Categoria: Capo III – Promozione della parità di trattamento
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Art. 55 octies — Promozione del principio di parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunità favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni periodiche.
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Art. 55 novies — Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
1. I compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall’Ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, individuato ai sensi del comma 4. Tale…
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Art. 55 decies — Relazione alla Commissione europea
1. Entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e pari opportunità, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all’applicazione del presente titolo.