Categoria: Titolo II bis – Parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura (artt. 55 bis-55 decies)
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Art. 55 bis — Nozioni di discriminazione
1. Sussiste discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga.2. Sussiste discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere…
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Art. 55 ter — Divieto di discriminazione
1. È vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura.2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, fornitori di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell’area della…
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Art. 55 quater — Parità di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari
1. Nei contratti conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.2. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza…
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Art. 55 quinquies — Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
1. In caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 55 ter, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.3. [Il presidente del Tribunale designa…
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Art. 55 sexies — Onere della prova [ABROGATO]
[Quando il ricorrente, anche nei casi di cui all’articolo 55-septies, deduce in giudizio elementi di fatto idonei a presumere la violazione del divieto di cui all’articolo 55-ter, spetta al convenuto l’onere di provare che non vi è stata la violazione del medesimo divieto.]
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Art. 55 septies — Legittimazione ad agire di associazioni ed enti
1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 55 quinquies in forza di delega rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio…
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Art. 55 octies — Promozione del principio di parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunità favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni periodiche.
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Art. 55 novies — Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
1. I compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall’Ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, individuato ai sensi del comma 4. Tale…
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Art. 55 decies — Relazione alla Commissione europea
1. Entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e pari opportunità, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all’applicazione del presente titolo.