Categoria: Capo II – Divieti di discriminazione
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Art. 27 — Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro
1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale…
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Art. 28 — Divieto di discriminazione retributiva
1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in…
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Art. 29 — Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera
1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
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Art. 30 — Divieti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali
1. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.2. [Nell’ipotesi di cui al comma 1 si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966,…
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Art. 30 bis — Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite
1. Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda: a) il campo d’applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d’accesso; b) l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; c) il calcolo delle prestazioni,…
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Art. 31 — Divieti di discriminazione nell’accesso agli impieghi pubblici
1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.2. L’altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell’accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui…
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Art. 32 — Divieti di discriminazione nell’arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali [ABROGATO]
[1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l’espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile.]
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Art. 33 — Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza [ABROGATO]
[1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,…
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Art. 34 — Divieto di discriminazione nelle carriere militari [ABROGATO]
[1. Lo stato giuridico del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.2. L’avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.3. Le amministrazioni…
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Art. 35 — Divieto di licenziamento per causa di matrimonio
1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.3. Salvo quanto previsto dal comma 5,…