Categoria: Capo II – Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna
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Art. 3 — Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna [ABROGATO]
[1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità, fornisce al Ministro per le pari opportunità, che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna, sui provvedimenti di competenza dello Stato, ad esclusione di quelli…
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Art. 4 — Durata e composizione della Commissione [ABROGATO]
[1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa è composta da venticinque componenti di cui: a) undici prescelti nell’ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; b) quattro prescelti nell’ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) quattro…
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Art. 5 — Ufficio di Presidenza della Commissione [ABROGATO]
[1. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, fra i componenti della Commissione vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, che lo presiede, costituiscono l’ufficio di presidenza.2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso…
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Art. 6 — Esperti e consulenti [ABROGATO]
[1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi, e di propri consulenti secondo quanto previsto dall’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.2. I consulenti di cui…
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Art. 7 — Segreteria della Commissione [ABROGATO]
[1. Per l’espletamento delle proprie attività la Commissione dispone di una propria segreteria nell’ambito del Dipartimento per le pari opportunità.]