Categoria: Capo I – Politiche di pari opportunità
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Art. 2 — Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità
1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti…