Categoria: Titolo II – Organizzazione per la promozione delle pari opportunità (artt. 2-22)
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Art. 15 — Compiti e funzioni
1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le…
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Art. 16 — Sede e attrezzature
1. L’ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 è ubicato rispettivamente presso le regioni, le città metropolitane e gli enti di area vasta. L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso…
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Art. 17 — Permessi
1. Le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti…
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Art. 2 — Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità
1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti…
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Art. 18 — Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità
1. Il Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale…
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Art. 3 — Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna [ABROGATO]
[1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità, fornisce al Ministro per le pari opportunità, che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna, sui provvedimenti di competenza dello Stato, ad esclusione di quelli…
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Art. 19 — Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità
1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che comprende tutte le consigliere e i consiglieri, nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, in collaborazione con due consigliere o…
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Art. 4 — Durata e composizione della Commissione [ABROGATO]
[1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa è composta da venticinque componenti di cui: a) undici prescelti nell’ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; b) quattro prescelti nell’ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) quattro…
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Art. 19 bis — Disposizione transitoria
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro degli affari regionali, sono individuate le città metropolitane e gli enti di…
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Art. 5 — Ufficio di Presidenza della Commissione [ABROGATO]
[1. Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, fra i componenti della Commissione vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, che lo presiede, costituiscono l’ufficio di presidenza.2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso…
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Art. 20 — Relazione al Parlamento
1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all’articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all’articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro…
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Art. 6 — Esperti e consulenti [ABROGATO]
[1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi, e di propri consulenti secondo quanto previsto dall’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.2. I consulenti di cui…
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Art. 21 — Comitato per l’imprenditoria femminile [ABROGATO]
[1. Presso il Ministero delle attività produttive opera il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro delle attività produttive o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro dell’economia e delle finanze, o da…
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Art. 7 — Segreteria della Commissione [ABROGATO]
[1. Per l’espletamento delle proprie attività la Commissione dispone di una propria segreteria nell’ambito del Dipartimento per le pari opportunità.]
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Art. 22 — Attività del Comitato per l’imprenditoria femminile [ABROGATO]
[1. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dal libro III, titolo II; promuove altresì lo studio, la ricerca e l’informazione sull’imprenditorialità femminile.2. Per le finalità di cui al presente capo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l’artigianato…
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Art. 8 — Costituzione e componenti
1. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al…
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Art. 9 — Convocazione e funzionamento
1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, può costituire specifici gruppi di lavoro.
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Art. 10 — Compiti del Comitato
1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell’ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 8, comma 1, e in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle…
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Art. 11 — Collegio istruttorio e segreteria tecnica [ABROGATO]
[1. Per l’istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all’articolo 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto: a) il vicepresidente del Comitato di cui all’articolo 8, che lo presiede; b) un magistrato…
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Art. 12 — Nomina
1. A livello nazionale, regionale e della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo…
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Art. 13 — Requisiti e attribuzioni
1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo…
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Art. 14 — Mandato
1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all’articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente,…