Categoria: Titolo VI – Codice delle comunicazioni elettroniche
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Art. 218 — Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: “i servizi di telecomunicazioni” fino a: “diffusione sonora e televisiva via cavo”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle comunicazioni”, b) all’articolo 2, sono soppresse le parole:…
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Art. 219 — Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Art. 220 — Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo…
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Art. 221 — Entrata in vigore
1. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.