Categoria: Capo VII – Disposizioni varie
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Art. 209 — Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero…
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Art. 210 — Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle…
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Art. 211 — Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97.
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Art. 212 — Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca…
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Art. 213 — Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme di cui all’articolo 208.
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Art. 214 — Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
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Art. 215 — Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella…
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Art. 216 — Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali – Inosservanza di norme – Sanzioni
1. Le sanzioni previste dall’articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l’impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
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Art. 217 — Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d’emergenza, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
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Art. 208 — Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all’uso di…