Categoria: Capo V – Servizio radioelettrico per le navi da diporto
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Art. 194 — Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio…
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Art. 195 — Contributi
1. I soggetti di cui all’articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all’articolo 185.
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Art. 196 — Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante: a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica; b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità. 2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di…
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Art. 197 — Disposizioni applicabili
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
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Art. 193 — Navi da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.